Detrazione fiscale del 65% sulle schermature solari per tutto il 2016

Secondo la legge di stabilità del 2015 le schermature solari rientrano negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti e come tali godono di una detrazione fiscale del 65%. Tale detrazione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge, quali ad esempio la detrazione per le ristrutturazioni edilizie.
Nel caso delle schermature solari si possono detrarre fino ad un massimo totale di spesa di 92.307 € lordi (€ 60.000 netti), posa inclusa.
Sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, in 10 quote annuali di pari importo, attraverso una detrazione dall'imposta sui redditi che può essere fatta valere sull'IRPEF per le persone fisiche o sull'IRES (per soggetti con reddito di impresa). Legge di stabilità 2015- legge 23 dicembre 2014 nr. 190
Gli immobili che possono godere della detrazione per la fornitura e la posa di schermature solari devono essere esistenti e l'esistenza deve essere provabile attraverso l'iscrizione al catasto oppure attraverso il pagamento di tassa ICI o IMU se dovute. (Non sono inclusi immobili in costruzione o interventi assimilabili come gli ampliamenti).
Possono usufruire dell'ecobonus tutti i contribuenti (compresi gli esercenti arti o professioni) residenti o non residenti che abbiano un reddito su cui pagare le imposte (IRPEF o IRES). Il beneficio è eventualmente trasferibile in caso di cessione del fabbricato; resta in capo al conduttore in caso di cessazione del contratto di locazione; è trasmissibile agli eredi che mantengano la detenzione del bene.
Per ciò che riguarda le schermature solari che rientrano nella norma, è necessario che rispondano ai seguenti requisiti fondamentali:

  • Devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
  • Possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;
  • Possono essere in combinazioni con vetrate o autono me (aggettanti), cioè sporgenti rispetto alla parete;
  • Devono essere mobili;
  • Devono essere schermature "tecniche";
  • Per le schermature tecniche non in combinazione con vetrate, vengono escluse quelle con orientamento NORD.

È poi importante che chi usufruisce dell'eco bonus trasmetta tutta la documentazione all'ENEA attraverso l'apposito sito web http://finanziaria2015.enea.it entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori.

Per approfondimenti e o chiarimenti segnaliamo i seguenti link:
www.enea.it
http://finanziaria2015.enea.it
www.agenziaentrate.gov.it
www.federlegnoarredo.it

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